Il Datore di Lavoro ha due obblighi fondamentali dettati dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 che non può delegare e sono:
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
La nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Il Documento di Valutazione dei Rischi (acronimo DVR) deve essere predisposto entro 90 giorni dall'apertura della ditta (art. 28 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008) e deve essere modificato ogni qualvolta intervengano modifiche alle attività svolte, all'utilizzo o al cambio di nuove attrezzature, di sostanze chimiche o all'inserimento di nuove mansioni lavorative.
Il Datore di Lavoro, sempre in ottemperanza alle disposizioni dell'81/2008 dovrà dimostrare di aver proceduto immediatamente alla valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
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Lavoratrici Madri
Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
"Io credo che ogni diritto implichi una responsabilità; ogni opportunità, un obbligo; ogni proprietà, un compito." (John D. Rockefeller)
Cosa deve contenere il DVR?
Il documento di valutazione rischi deve contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Puoi procedere alla redazione in autonomia del tuo DVR, collegandoti alla nostra sezione del sito, secondo il tuo codice ATECO aziendale, reperibile dalla Visura Camerale. Inizia oggi stesso ad ottenere il tuo DVR in modo professionale.
Nomina RSPP
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