Il capo II del Decreto si concentra sugli aspetti di Sicurezza sul Lavoro che sono stati oggetto di rivisitazione e cambiamenti che sono stati evidenziati in colore giallo nel presente post.
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
all'art. 18, comma 1, lettera a), "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28".
all'art. 18, dopo il comma 3.2 viene inserito il seguente comma 3.3 "Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischio di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili."
Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
all'art. 21, comma 1, lettera a), "utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV."
Art. 25 - Obblighi del medico competente
all'art. 25, dopo il comma 1, lettera e) viene inserita la lettera e-bis) "in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibilitato il reperimento."
all'art. 25, dopo il comma 1, lettera n) viene inserita la lettera n-bis) "in caso di impedimento per gravi o motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato."
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
all'art. 37, dopo il comma 2, lettera b) viene inserita la lettera b-bis) "il monitoraggio degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa."
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
all'art. 71, il comma 12 è sostituito dal seguente "i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente."
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
all'art. 72, il comma 2 è sostituito dal seguente "Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificata del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizione del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo."
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
all'art. 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente 4-bis) "il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l0utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro."
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
all'art. 87, comma 2, lettera c) "dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; e dell'art. 73, comma 4-bis."
Art. 98 - Informazione, formazione e addestramento
all'art. 98, comma 1, lettera b) "laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;"
Vi invito a scaricare il testo unico D.Lgs. 81/2008 aggiornato a Luglio 2023 e presente nel sito, al fine di inserire e contestualizzare meglio le modifiche introdotte.
"Coloro che non possono cambiare idea non possono cambiare niente." (George Bernard Shaw)
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