Rilievo e Restituzione PEE e Planimetrie di Emergenza
D.M. 2 settembre 2021 - Decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio)
Il dm 2 settembre 2021 – decreto GSA -, in vigore dal 4 ottobre 2022, riporta i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del dlgs 81/2008“.
Il dm 2 settembre 2021 abroga alcuni articoli del dm 10 marzo 1998:
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art. 3 comma 1 lett. f);
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art. 5,
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art. 6
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art. 7
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Dal 23 ottobre 2022 comunque il precedente D.M. 10 marzo 1998 (ex codice antincendio) è andato definitivamente in pensione, sostituito da D.M. 1-2-3 settembre 2021.
Il decreto GSA apporta alcune importanti novità circa il piano di emergenza, la formazione e l’informazione degli addetti antincendio, la gestione della sicurezza in caso di emergenza.
Se il Datore di Lavoro non ottempera alle nuove norme Antincendio, si rischia anche la sospensione dell’attività.
D.M. 2 settembre 2021 - Campo di applicazione
Il decreto 2 settembre 2021 si applica:
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alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro definiti nell’art. 62 D.Lgs. 81/08;
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alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV D.Lgs. 81/08;
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alle attività di cui al D.Lgs. 105/2015.
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Il decreto è formato da 8 articoli e 5 allegati:
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art. 1: campo di applicazione;
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art. 2: GSA in esercizio e in emergenza;
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art. 3 informazione e formazione dei lavoratori;
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art. 4 designazione degli addetti al servizio antincendio;
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art. 5: formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e GSA;
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art. 6 requisiti dei docenti;
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art 7: disposizioni transitorie e finali;
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art. 8: entrata in vigore;
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allegato 1: gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
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allegato 2: gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
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allegato 3: corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
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allegato 4: idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
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allegato 5: corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
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Piano di Emergenza: Quando è obbligatorio?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure per la gestione della sicurezza in caso di incendio, in relazione ai rischi presenti sul luogo di lavoro. Il piano di emergenza è pertanto obbligatorio nei seguenti casi:
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luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
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luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei vigili del fuoco;
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luoghi di lavoro aperti al pubblico nei quali si registra la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori (clienti compresi).
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Per i luoghi che non rientrano nei punti suddetti, non vige l’obbligo di redazione del piano di emergenza, ma risulta comunque necessario adottare misure organizzative in caso di emergenza, da riportare nell’apposito documento di valutazione del rischio incendio.
Squadra Antincendio e qualificazione degli addetti antincendio
Gli addetti al servizio antincendio hanno l’obbligo di seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento.
I corsi di formazione sono correlati al livello di rischio dell’attività. L’allegato 3 delinea 3 livelli di rischio e 3 tipi di corsi di formazione commisurati ad essi (1 FOR – 2 FOR – 3 FOR) con rispettivi corsi di aggiornamento (1 AGG, 2 AGG, 3 AGG):
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attività di livello 3: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e la propagazione delle fiamme potrebbe essere elevata;
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attività di livello 2: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata;
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attività di livello 1: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio incendio e il rischio di propagazione delle fiamme è scarso.
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Di fatto i livelli coincidono "approssimativamente" con il precedente rischio basso, medio e alto ma vanno comunque controllate le attività che ricadono nella nuova normativa.
Tenuta del PIANO DI EMERGENZA antincendio
L’allegato 2 del dm 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione. Deve contenere:
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le azioni da mettere in pratica in caso di incendio;
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le procedure di esodo;
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le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.
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Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente alcuni fattori quali, ad esempio: le caratteristiche del luogo di lavoro, il numero di persone presenti, i lavoratori esposti a particolari rischi, ecc. Inoltre il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale antincendio, i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a gestire l’emergenza, ecc.
Il piano di emergenza deve includere almeno una planimetria in cui riportare: l’ubicazione dei sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l’ubicazione dei locali a rischio specifico, ecc.
Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco).
In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.
Tenuta OBBLIGATORIA del Registro Antincendio
Ti ricordo che il registro dei controlli antincendio è un documento obbligatorio dal 25 settembre 2022 per tutte le attività con almeno un lavoratore. Nel registro bisogna tener conto di tutti i presidi antincendio presenti in azienda, annotare gli interventi di manutenzione in base alla tipologia, riportare con precisione le date dei controlli fatti dal tecnico manutentore antincendio qualificato.