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DUVRI: cos'è e quando lo devo fare?

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Che cos'è il DUVRI e chi lo redige

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il quale è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, limitare al massimo i rischi interferenti sul luogo di lavoro.

Inoltre dovrà fornire le informazioni sui rischi specifici propri della sua realtà aziendale, cioè nel luogo di lavoro in cui dovranno lavorare i dipendenti delle aziende appaltatrici.

Questo documento deve essere firmato dalle ditte o dai lavoratori autonomi che andranno ad operare ngli spazi giuridici del Datore di Lavoro committente.

Quando scatta l'obbligo di redazione del DUVRI?

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 regolamenta gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Quali sono le differenze tra questi contratti?

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  • Contratto d'appalto - Art. 1655 c.c. - L'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

  • Contratto d'opera - Art. 2222 c.c. - Quanto una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

  • Contratto di somministrazione - Art. 1559 c.c. - La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazione periodiche o continuative di cose.

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Il DUVRI deve essere redatto Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Quali sono i contenuti minimi che deve avere il DUVRI

Il modello del DUVRI viene normalmente diviso in sette parti:

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  1. le informazioni generali;

  2. griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza;

  3. aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali;

  4. la vera e propria valutazione dei rischi da interferenze, composta da due tabelle tra loro alternative;

  5. parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza;

  6. a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta;

  7. schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento.

ATTENZIONE

Se è già presente il PSC di cantiere non risulta necessario redigere il DUVRI.

DUVRI cartellina.png

OPUSCOLO INFORMATIVO INAIL SUL DUVRI

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Scaricalo gratuitamente toccando l'icona qui a fianco.

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Quando il DUVRI non risulta obbligatorio?

Con l'uscita del D.Lgs. 81/2008 vengono evidenziati i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI:

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  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio*);

  • appalti di servizi di natura intellettuale;

  • se è presente il PSC - Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);

  • mere forniture di materiali o attrezzature;

  • attività che presentano un basso rischio d'infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);

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* Per alto rischio si intende l'elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell'Allegato XI al Testo Unico.

Quali sono le verifiche che deve fare il Datore di Lavoro committente alle ditte o ai lavoratori autonomi?

La verifica è eseguita dal Datore di lavoro attraverso le seguenti modalità:

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  • verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

  • acquisisce il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

  • acquisisce l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

  • fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi interferenti specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

I principi di cooperazione e coordinamento

In funzione del contenuto del documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza tutti i componenti dell'impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:

​

  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

  • coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

​

Dopo la redazione il DUVRI deve sempre essere allegato al contratto di appalto, di opera o di somministrazione.

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